STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BRIDGE PALERMO

ART.1 - COSTITUZIONE E SCOPI

L'Associazione Bridge Palermo è costituita per fini sportivi senza scopo di lucro quale Associazione sportiva dilettantistica; essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonchè quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l'attività agonistica dilettantisticadidattica'sca one sportiva dilettantistica  compresa l’attivita’ didattica.

Per il raggiungimento di tali scopi:

a) aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s'impegna a farne osservare dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni nonché a conformarsi alle norme e 

c) porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla FIGB e, su quelle internazionali, dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;

d) organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per delega della FIGB; qualora le manifestazioni abbiano carattere provinciale,regionale, nazionale, esse dovranno essere preventivamente approvate dalla FIGB;

e) promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei fini suddetti.

Essa si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.

ART.2 - SEDE

La sede Sociale è in Palermo.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare la sede Sociale e, con il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, di disporne il trasferimento, purchè sempre entro l'ambito urbano del Comune di Palermo, senza specifica autorizzazione dell'Assemblea.

ART.3 - COLORI SOCIALI

I colori sociali sono: verde e rosso.

ART.4 - I SOCI

I Soci dell'Associazione possono essere:

a) Soci Onorari;

b) Soci Effettivi;

c) Soci Assenti;

d) Soci non residenti

Sono Onorari i Soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.

Sono Soci Effettivi tutti gli altri, ivi compresi i Giocatori Agonisti.

La qualità di Socio non è trasmissibile né per atto inter vivos ne causa mortis.

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote dovute da ciascun Socio, ovvero le eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

Sono "Soci Assenti" coloro i quali, per ragioni di lavoro, familiari, di studio o, comunque, per giustificati motivi, trasferiranno il loro domicilio in una località diversa da quella di abituale residenza e che, per tale ragione, si troveranno nell'impossibilità di frequentare l'Associazione per un periodo non inferiore a sei mesi.

Sono Soci "Non Residenti" coloro i quali vivono abitualmente in un comune situato a distanza tale dal Comune di Palermo da non consentire la frequenza della sede sociale se non con considerevole disagio e la cui presenza sia, per tale ragione, saltuaria. E' lasciato alla discrezionalità del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo riterrà, a suo insindacabile giudizio, opportuno o necessario:

a) ammettere chi ne faccia richiesta a far parte di tale ultima categoria di soci;

b) cancellare i Soci Non Residenti dall'apposito elenco e di iscriverli nell'elenco dei Soci Effettivi, con la conseguente regolarizzazione della posizione contabile.

ART.5 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi alle categorie dei Soci, di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda nella sua prima riunione utile.

Dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di "Aspirante".

Qualora l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota di iscrizione una-tantum, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della domanda da parte del Segretario dell'Associazione.

Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata.

Le cancellazioni, le nuove iscrizioni ed i passaggi da una categoria all'altra debbono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da un Sindaco.

ART.6 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.

I Soci hanno l'obbligo di osservare:

a) gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della FIGB, nonchè quelli della W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti ed accettarli come personalmente cogenti;

b) versare nei tempi e nei modi stabiliti alla FIGB le quote di tesseramento e le altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonchè provvedere all'ottemperanza delle norme di attuazione emanate o emanande;

c) osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della FIGB l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART.7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di fare parte dell'Associazione:

a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni anno;

b) per mancato pagamento delle quote sociali;

c) per radiazione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli impianti o dagli incarichi sociali.

Tutte le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.

ART.8 - ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell'Associazione sono:

a) L'Assemblea dei Soci aventi diritto a voto;

b) Il Presidente;

c) Il Consiglio Direttivo;

d) L'Ufficio di Presidenza;

e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) Il Collegio dei Probiviri.

La istituzione dell'Ufficio di Presidenza è facoltativa; viene deliberata dal C.D. secondo necessità. Per le Associazioni con numero inferiore a 50 è sufficiente un solo revisore dei conti.

ART.9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'art.4 aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.

I Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di potere esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di quanto ancora dovuto almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea stessa.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell'O.d.G., almeno 15 giorni prima della data stabilita.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria deve tenersi:

1) ogni anno, entro il 31 marzo, per votare la relazione tecnica, morale e finanziaria dell'anno precedente, nonchè per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri argomenti posti all'O.d.G.;

2) ogni 4 anni, a conclusione del quadriennio olimpico, non oltre il 31 dicembre, per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli Organi Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto all'art.9 sub 1).

L'Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.

Dovrà, altresì, essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il C.D.. Dovrà essere, infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art.4, 4° comma del presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto con la maggioranze previste dal successivo art. 24..

Decide, infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.

ART.10 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

Tuttavia,nelle Assemblee a carattere elettivo, anche in seconda convocazione, per la validità delle stesse è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto a voto.

E' consentita la partecipazione per delega all'Assemblea, anche se elettiva.

Ogni avente diritto può essere portatore al massimo di due deleghe

Le deliberazioni son prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'Assemblea nomina di volta in volta, l'Uffico di Presidenza, composto dal Presidente, dal Segretario e 3 Scrutatori.

Non possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti l'intero C.D., compreso il Presidente.

L'elezione dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.

Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'Assemblea, si vota per appello nominale o per alzata di mano e controprova.

Il Presidente ed i Componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica, non hanno diritto a voto nelle Assemblee, eccezion fatta per:

a)     le votazioni per il rinnovo delle cariche;

b)    le modifiche dello Statuto Sociale;

c)     lo scioglimento dell’Associazione.

ART.11 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante; dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

Egli assume le competenze di cui all'ultimo comma dell'art.13 del presente Statuto.

Il Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome dell'Associazione.

Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.

Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere entro i successivi 30 giorni all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la FIGB, soltanto al Vice-Presidente.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, con distinta votazione, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art.17 del presente Statuto; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per acclamazione.

ART.12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6 membri (per le Associazioni con un massimo di 100 Soci), o di 10 membri (per quelle con un numero di Soci superiore a 100), eletti dall'Assemblea con due separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle catagorie a), b), c) e d) dell'art.4, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art.11 del presente Statuto, in relazione all'elezione del Presidente.

Il C.D. dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.

Il C.D., nella sua prima riunione, nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra non Soci.

Il Segretario ed il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono disporre di voto in seno al C.D. stesso.

Il Tesoriere sovraintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fà le veci.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige l'amministrazione sociale.

Sono compiti del C.D.:

a) esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;

b) compilare i bilanci preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari di ordine amministrativo;

c) approvare il programma sportivo dell'Associazione;

d) nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono scegliere anche al di fuori del C.D.: in tal caso essi parteciperanno alle riunioni del C.D. con voto consultivo, limitatamente alle deliberazioni concernenti le loro competenze;

e) stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell'art.9;

f) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;

g) decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci;

h) determinare le quote associative annuali, e le eventuali forme di rateizzazione delle stesse.Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l’anno

Ogni componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

ART.13 - UFFICIO DI PRESIDENZA

Il C.D. ha la facoltà di nominare l'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza è composto di 4 membri e precisamente dal Presidente dell'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da un Membro del C.D., designato da quest'ultimo.

Il Segretario dell'Associazione redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza. Esso si riunisce almeno 1 volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di urgenza da trattare.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Oltre alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D., l'Ufficio di Presidenza tratta di affari di ordinaria amministrazione nell'ambito delle disposizioni-quadro impartite dal C.D. o gli affari specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.

In nessun caso possono essere demandate all'Ufficio di Presidenza le funzioni esclusive del C.D. L’Istituto è facoltativo.

Ove l'Ufficio di Presidenza non venisse istituito, le sue competenze vengono assunte dal Presidente.

ART.14 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio è composto di 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti dall'Assemblea, anche tra i non Soci.

Nella prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Essi assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di Legge, ed in particolare hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza ed hanno l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario.

Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal Supplente.

Nei casi di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio, all'unanimità, può richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Il Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal C.D. dell'Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in visione. Per le Associazioni con numero di soci inferiori a 50 è sufficiente un solo revisore dei conti,in tale ipotesi l’Assemblea dell’Associazione nominerà il Revisore dei conti ed un suo supplente,le funzioni saranno le medesime del Collegio

ART.15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea elettiva nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Esso è composto di 3 membri effettivi ed un supplente e sono rieleggibili.

Il Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere delle controversie che non siano di competenza deli Organi di Giustizia Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di Giustizia e delle altre normative della FIGB.

Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede sociale.

Si dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le controdeduzioni dell'incolpato.

I provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo, entra 40 giorni.

ART.16 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quella di membro del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.

Non possono inoltre ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società sportive affiliate alla FIGB o di altri enti bridgistici facenti capo ad un Ente di promozione Sportiva.

ART.17 - CANDITATURE E REQUISITI

Coloro che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi dell'Associazione, devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.Per concorrere alle cariche sociali si rimanda alle previsioni dell’art 3 del Regolamento organico della FIGB

******(Il Presidente ed i Membri uscenti di qualsiasi Organo, allo scadere del loro mandato, sono candidati d'ufficio per lo stesso Organo, salvo che non dichiarino per iscritto alla Segreteria, di volere rinunciare alla candidatura. I medesimi dovranno attenersi alle disposizioni del 1° comma nel caso in cui intendessero concorrere per cariche diverse da quelle già ricoperte, ovvero nell'ipotesi di decadenza anticipata, prima del termine del quadriennio olimpico.)*******

ART.18 - NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche è fissata in 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Le vacanze che dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purchè inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.

La decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio procedere ad una nuova elezione del Presidente che dovrà effettuarsi entro 30 giorni dall'evento.

Il Presidente ed i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l'Associazione.

Nel caso di elezioni durante il quadriennio olimpico, i nuovi eletti resteranno in carica fino al compimento dello stesso.

ART.19 - ABBINAMENTI COMMERCIALI

E SPONSORIZZAZIONI

E' facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o Industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero Consiglio.

E' consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare integralmente o parzialmente i propri colori sociali.

E' consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel Collegio dei Sindaci di rappresentanti della Società abbinante o sponsorizzatrice in numero non superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.

L'eventuale conferimento della carica di Presidente al rappresentante della Società sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberata dall'Assemblea straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.16 ultimo comma, sempre che il Presidente si dichiari consenziente.

Fermo restando quanto sancito nel precedente comma, il C.D., in caso di urgenza, potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei Soci.

ART.20 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro un mese dalla chiusura dell'esercizio.

Gli eventuali attivi di gestione non potranno essere suddivisi fra i Soci; essi saranno integralmente riportati in entrata nel bilancio dell’anno successivo per essere reimpiegati.

ART.21 - CONTROVERSIE

I Soci e i Componenti deli Organi Sociali s'impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero incorrere tra di loro e/o con l'Associazione.

ART.22 - PATRIMONIO - ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:

a) attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;

b) tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o dall'Assemblea;

Le entrate sono costituite da:

a) quote di iscrizione una-tantum e quote sociali annuali;

b) eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;

c) incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;

d) eventuali donazioni o lasciti;

e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del C.D. I proventi delle attività non possono ,in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette

ART.23 DURATA - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Con la stessa maggioranza l’Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio sociale residuo a fini sportivi.

ART.24 - MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto.

Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti.

 

 

                           DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Nella prima fase di attuazione del presente Statuto gli Organi Istituzionali diversi dal Consiglio Direttivo saranno nominati dal Consiglio stesso entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.

Lo Statuto, registrato in Palermo il 28 dicembre 1993, modificato dall’Assemblea Straordinaria del 15 marzo 1997, è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria del 21 febbraio 1998.

Nell’Assemblea straordinaria del 18 ottobre 2004, è stato approvato l’adeguamento allo Statuto della FIGB,conformemente alle norme statutarie del CONI.

ABP