STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE BRIDGE PALERMO
ART.1
- COSTITUZIONE E SCOPI
L'Associazione Bridge Palermo è costituita per fini sportivi senza scopo di lucro quale Associazione sportiva dilettantistica; essa ha come finalità quella di praticare e diffondere il gioco del bridge, nonchè quella di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l'attività agonistica dilettantistica compresa l’attivita’ didattica.
Per
il raggiungimento di tali scopi:
a)
aderisce alla Federazione Italiana Gioco Bridge e s'impegna a farne osservare
dai propri componenti lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni nonché a
conformarsi alle norme e
c)
porta a conoscenza dei suoi Associati le norme che disciplinano il gioco del
bridge, secondo le decisioni adottate sul piano nazionale dalla FIGB e, su
quelle internazionali, dagli Organi competenti e ne cura l'osservanza;
d)
organizza e dirige le competizioni sportive sia di propria iniziativa, sia per
delega della FIGB; qualora le manifestazioni abbiano carattere
provinciale,regionale, nazionale, esse dovranno essere preventivamente
approvate dalla FIGB;
e)
promuove in campo bridgistico ogni attività diretta al raggiungimento dei
fini suddetti.
Essa
si dichiara apartitica, apolitica e aconfessionale.
La
sede Sociale è in Palermo.
Il
Consiglio Direttivo ha facoltà di determinare la sede Sociale e, con il voto
favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei suoi componenti, di disporne il
trasferimento, purchè sempre entro l'ambito urbano del Comune di Palermo,
senza specifica autorizzazione dell'Assemblea.
I
colori sociali sono: verde e rosso.
I
Soci dell'Associazione possono essere:
a)
Soci Onorari;
b)
Soci Effettivi;
c)
Soci Assenti;
d)
Soci non residenti
Sono
Onorari i Soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno di eleggere a
vita, in riconoscimento di meriti eccezionali.
Sono
Soci Effettivi tutti gli altri, ivi compresi i Giocatori Agonisti.
La
qualità di Socio non è trasmissibile né per atto inter vivos ne causa
mortis.
La
determinazione dell'ammontare annuo delle quote dovute da ciascun Socio,
ovvero le eventuali forme di rateizzazione delle stesse e di ogni altro tipo
di agevolazione, sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.
Sono
"Soci Assenti" coloro i quali, per ragioni di lavoro, familiari, di
studio o, comunque, per giustificati motivi, trasferiranno il loro domicilio
in una località diversa da quella di abituale residenza e che, per tale
ragione, si troveranno nell'impossibilità di frequentare l'Associazione per
un periodo non inferiore a sei mesi.
Sono
Soci "Non Residenti" coloro i quali vivono abitualmente in un comune
situato a distanza tale dal Comune di Palermo da non consentire la frequenza
della sede sociale se non con considerevole disagio e la cui presenza sia, per
tale ragione, saltuaria. E' lasciato alla discrezionalità del Consiglio
Direttivo ogni qual volta lo riterrà, a suo insindacabile giudizio, opportuno
o necessario:
a)
ammettere chi ne faccia richiesta a far parte di tale ultima categoria di
soci;
b)
cancellare i Soci Non Residenti dall'apposito elenco e di iscriverli
nell'elenco dei Soci Effettivi, con la conseguente regolarizzazione della
posizione contabile.
Per
essere ammessi alle categorie dei Soci, di cui alle lettere b) e d) del
precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto
dall'Associazione.
Il
Consiglio Direttivo deciderà sull'accettazione della domanda nella sua prima
riunione utile.
Dal
momento della sottoscrizione del modulo e fino all'accettazione, al
richiedente è riconosciuta la qualifica di "Aspirante".
Qualora
l'Aspirante non abbia provveduto al versamento contestuale della quota di
iscrizione una-tantum, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni
dalla data di comunicazione - anche verbale - dell'avvenuto accoglimento della
domanda da parte del Segretario dell'Associazione.
Il
rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente
versata.
Le
cancellazioni, le nuove iscrizioni ed i passaggi da una categoria all'altra
debbono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente e da
un Sindaco.
I
Soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta
in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall'Associazione.
I
Soci hanno l'obbligo di osservare:
a)
gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni della FIGB, nonchè quelli della
W.B.F. e della E.B.L. dalla stessa recepiti ed accettarli come personalmente
cogenti;
b)
versare nei tempi e nei modi stabiliti alla FIGB le quote di tesseramento e le
altre inerenti l'attività sportiva e agonistica, nonchè provvedere
all'ottemperanza delle norme di attuazione emanate o emanande;
c)
osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti della FIGB
l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine.
E
SANZIONI DISCIPLINARI
I
Soci cessano di fare parte dell'Associazione:
a)
per dimissioni, da presentarsi per iscritto entro il 30 settembre di ogni
anno;
b)
per mancato pagamento delle quote sociali;
c)
per radiazione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti
contrari alla Legge, o comunque lesivi degli interessi sociali.
Nei
casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari
dell'ammonizione o della sospensione dalla frequenza dei locali, dagli
impianti o dagli incarichi sociali.
Tutte
le sanzioni sono irrogate dal Collegio dei Probiviri e sono appellabili
dinanzi all'Assemblea straordinaria dei Soci.
Gli
Organi dell'Associazione sono:
a)
L'Assemblea dei Soci aventi diritto a voto;
b)
Il Presidente;
c)
Il Consiglio Direttivo;
d)
L'Ufficio di Presidenza;
e)
Il Collegio dei Revisori dei Conti;
f)
Il Collegio dei Probiviri.
La
istituzione dell'Ufficio di Presidenza è facoltativa; viene deliberata dal
C.D. secondo necessità. Per le Associazioni con numero inferiore a 50 è
sufficiente un solo revisore dei conti.
L'Assemblea
è composta da tutti i Soci indicati nelle lettere a), b), c) e d) dell'art.4
aventi diritto a voto e in regola con il versamento delle quote.
I
Soci, eventualmente ammessi al beneficio della rateizzazione, al fine di
potere esercitare il diritto di voto, devono provvedere al totale saldo di
quanto ancora dovuto almeno 10 giorni prima dell'effettuazione dell'Assemblea
stessa.
La
convocazione dell'Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto, da
inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica
ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell'O.d.G., almeno 15
giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea
può essere Ordinaria o Straordinaria.
L'Assemblea
Ordinaria deve tenersi:
1)
ogni anno, entro il 31 marzo, per votare la relazione tecnica, morale e
finanziaria dell'anno precedente, nonchè per deliberare sui bilanci
preventivi e consuntivi predisposti dal C.D.. Delibera, infine, sugli altri
argomenti posti all'O.d.G.;
2)
ogni 4 anni, a conclusione del quadriennio olimpico, non oltre il 31 dicembre,
per eleggere, con votazioni separate e successive, tutti gli Organi
Istituzionali dell'Associazione, oltre a quanto previsto all'art.9 sub 1).
L'Assemblea
Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il C.D. lo ritenga opportuno, ovvero su
richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti Soci aventi diritto a
voto. In tale ipotesi l'Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni
dalla richiesta.
Dovrà,
altresì, essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in
caso di cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, ovvero
per dimissioni o decadenza della metà dei componenti il C.D.. Dovrà essere,
infine, convocata nell'ipotesi di cui all'art.4, 4° comma del presente
Statuto.
L'Assemblea
Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifica
al presente Statuto con la maggioranze previste dal successivo art. 24..
Decide,
infine, in grado di Appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal
Collegio dei Probiviri. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata dal
C.D. non oltre 40 giorni dopo la data del ricevimento dell'impugnativa.
L'Assemblea
è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti i 3/5
degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, successiva di almeno
due ore, qualunque sia il numero dei presenti.
Tuttavia,nelle
Assemblee a carattere elettivo, anche in seconda convocazione, per la
validità delle stesse è richiesta la presenza della metà più uno degli
aventi diritto a voto.
E'
consentita la partecipazione per delega all'Assemblea, anche se elettiva.
Ogni
avente diritto può essere portatore al massimo di due deleghe
Le
deliberazioni son prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il
presente Statuto richieda maggioranze diverse.
L'Assemblea
nomina di volta in volta, l'Uffico di Presidenza, composto dal Presidente, dal
Segretario e 3 Scrutatori.
Non
possono essere chiamati a far parte dell'Ufficio di Presidenza i componenti
l'intero C.D., compreso il Presidente.
L'elezione
dell'Ufficio di Presidenza può avvenire anche per acclamazione.
Per
le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta,
salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo successivo.
Negli
altri casi, salvo diverso avviso dell'Assemblea, si vota per appello nominale
o per alzata di mano e controprova.
Il
Presidente ed i Componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica,
non hanno diritto a voto nelle Assemblee, eccezion fatta per:
a)
le
votazioni per il rinnovo delle cariche;
b)
le
modifiche dello Statuto Sociale;
c)
lo
scioglimento dell’Associazione.
Il
Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l'Associazione e, in ogni
evenienza, ne è il legale rappresentante; dura in carica 4 anni, coincidenti
con il quadriennio olimpico, e può essere riconfermato.
Egli
assume le competenze di cui all'ultimo comma dell'art.13 del presente Statuto.
Il
Presidente ed il C.D. sono responsabili del buon andamento finanziario e
rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel
bilancio o non approvate successivamente come variazione allo stesso.
Per
le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi
il Presidente, il C.D. e chiunque abbia speso senza autorizzazione in nome
dell'Associazione.
Gli
altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Nei
casi di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno
assunte dal Vice-Presidente.
Assenza
o impedimenti per periodi continuativi superiori a 6 mesi si considerano
definitivi e, di conseguenza, si dovrà procedere entro i successivi 30 giorni
all'elezione di un nuovo Presidente.
Il
Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per
l'espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche presso la
FIGB, soltanto al Vice-Presidente.
Il
Presidente è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea dei Soci, con distinta
votazione, sulla base di candidature presentate ai sensi dell'art.17 del
presente Statuto; nell'ipotesi di unica candidatura è ammessa l'elezione per
acclamazione.
L'Associazione
è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da un numero di 6
membri (per le Associazioni con un massimo di 100 Soci), o di 10 membri (per
quelle con un numero di Soci superiore a 100), eletti dall'Assemblea con due
separate e successive votazioni, tra i Soci di cui alle catagorie a), b), c) e
d) dell'art.4, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, salvo il disposto
dell'ultimo comma dell'art.11 del presente Statuto, in relazione all'elezione
del Presidente.
Il
C.D. dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può
essere riconfermato.
Il
C.D., nella sua prima riunione, nomina il Vice-Presidente, il Segretario ed il
Tesoriere. Questi ultimi due possono essere scelti anche tra non Soci.
Il
Segretario ed il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non possono
disporre di voto in seno al C.D. stesso.
Il
Tesoriere sovraintende alla contabilità, s'incarica della riscossione delle
entrate e della tenuta dei libri. Provvede alla conservazione delle attività
sociali ed alle spese, da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fà le
veci.
Il
Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle
riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e dirige
l'amministrazione sociale.
Sono
compiti del C.D.:
a)
esaminare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
b)
compilare i bilanci preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo
stesso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, curare gli affari di
ordine amministrativo;
c)
approvare il programma sportivo dell'Associazione;
d)
nominare eventuali Delegati a varie attività e compiti, che si possono
scegliere anche al di fuori del C.D.: in tal caso essi parteciperanno alle
riunioni del C.D. con voto consultivo, limitatamente alle deliberazioni
concernenti le loro competenze;
e)
stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie
quando lo reputi necessario o ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente
dell'art.9;
f)
provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e
dei regolamenti interni;
g)
decidere di tutte le questioni che interessano l'Associazione ed i Soci;
h)
determinare le quote associative annuali, e le eventuali forme di
rateizzazione delle stesse.Il C.D. deve riunirsi almeno 5 volte l’anno
Ogni
componente del C.D. che per tre volte consecutive si renderà assente dalle
riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito
da chi, nell'ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.
Il
C.D. ha la facoltà di nominare l'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio
di Presidenza è composto di 4 membri e precisamente dal Presidente
dell'Associazione, dal Vice-Presidente, dal Tesoriere e da un Membro del C.D.,
designato da quest'ultimo.
Il
Segretario dell'Associazione redige i verbali dell'Ufficio di Presidenza. Esso
si riunisce almeno 1 volta al mese, e ogni qualvolta vi siano questioni di
urgenza da trattare.
Le
riunioni sono valide con la presenza di almeno 3 componenti; per la validità
delle deliberazioni è necessaria la maggioranza semplice; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Oltre
alle questioni di urgenza, da sottoporre in ogni caso a ratifica del C.D.,
l'Ufficio di Presidenza tratta di affari di ordinaria amministrazione
nell'ambito delle disposizioni-quadro impartite dal C.D. o gli affari
specifici delegatigli di volta in volta dal Consiglio medesimo.
In
nessun caso possono essere demandate all'Ufficio di Presidenza le funzioni
esclusive del C.D. L’Istituto è facoltativo.
Ove
l'Ufficio di Presidenza non venisse istituito, le sue competenze vengono
assunte dal Presidente.
Il
Collegio è composto di 3 componenti effettivi e da uno supplente eletti
dall'Assemblea, anche tra i non Soci.
Nella
prima riunione essi eleggono tra di loro il Presidente. Durano in carica 4
anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Essi
assolvono al loro mandato secondo le disposizioni di Legge, ed in particolare
hanno il controllo su tutta la gestione contabile dell'Associazione; possono
assistere a tutte le riunioni del C.D. e dell'Ufficio di Presidenza ed hanno
l'obbligo di presentare per iscritto una relazione all'Assemblea dei Soci al
termine di ogni esercizio finanziario.
Le
riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere
rappresentato anche dal Supplente.
Nei
casi di riscontro di gravi irregolarità, il Collegio, all'unanimità, può
richiedere al Presidente dell'Associazione la convocazione di un'Assemblea
straordinaria dei Soci, la quale dovrà effettuarsi non oltre 15 giorni dalla
richiesta.
Il
Collegio può disporre ispezioni su tutte le operazioni contabili disposte dal
C.D. dell'Associazione; dette ispezioni devono, peraltro, risultare con
annotazioni scritte in calce sui singoli fogli dei registri contabili presi in
visione. Per le Associazioni con numero di soci inferiori a 50 è sufficiente
un solo revisore dei conti,in tale ipotesi l’Assemblea dell’Associazione
nominerà il Revisore dei conti ed un suo supplente,le funzioni saranno le
medesime del Collegio
L'Assemblea
elettiva nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la
durata di 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Esso è composto di
3 membri effettivi ed un supplente e sono rieleggibili.
Il
Collegio ha funzione di amichevole composizione ed è competente a decidere
delle controversie che non siano di competenza deli Organi di Giustizia
Sportiva Federale, secondo le disposizioni dello Statuto, del Regolamento di
Giustizia e delle altre normative della FIGB.
Il
provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre all'interessato, anche
al C.D.; il dispositivo della deliberazione dovrà essere affisso nella sede
sociale.
Si
dovrà in ogni caso garantire il diritto di difesa e la contestazione scritta
degli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per le
controdeduzioni dell'incolpato.
I
provvedimenti adottati dal Collegio sono ricorribili, entro 30 giorni, dinanzi
all'Assemblea straordinaria che dovrà essere all'uopo convocata, al massimo,
entra 40 giorni.
La
carica di componenti il C.D., compreso il Presidente, quella di membro del
Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri sono incompatibili fra loro.
Non
possono inoltre ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi
di altre società sportive affiliate alla FIGB o di altri enti bridgistici
facenti capo ad un Ente di promozione Sportiva.
Coloro
che intendano essere eletti, come Presidente o come Membri degli Organi
dell'Associazione, devono presentare la loro candidatura almeno 5 giorni prima
dell'Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a
renderla pubblica, mediante affissione all'Albo.Per concorrere alle cariche
sociali si rimanda alle previsioni dell’art 3 del Regolamento organico della
FIGB
******(Il Presidente ed i Membri uscenti
di qualsiasi Organo, allo scadere del loro mandato, sono candidati d'ufficio
per lo stesso Organo, salvo che non dichiarino per iscritto alla Segreteria,
di volere rinunciare alla candidatura. I medesimi dovranno attenersi alle
disposizioni del 1° comma nel caso in cui intendessero concorrere per cariche
diverse da quelle già ricoperte, ovvero nell'ipotesi di decadenza anticipata,
prima del termine del quadriennio olimpico.)*******
Tutte
le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette cariche
è fissata in 4 anni, coincidenti con il quadriennio olimpico. Le vacanze che
dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, nel corso del quadriennio, purchè
inferiori alla metà dell'intero organico, possono essere ricoperte con i
primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni.
La
decadenza del Presidente, per qualsiasi causa, rende, comunque, obbligatorio
procedere ad una nuova elezione del Presidente che dovrà effettuarsi entro 30
giorni dall'evento.
Il
Presidente ed i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica
per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i
sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con
l'Associazione.
Nel
caso di elezioni durante il quadriennio olimpico, i nuovi eletti resteranno in
carica fino al compimento dello stesso.
E
SPONSORIZZAZIONI
E'
facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o
Industrie, anche con variazione della ragione sociale e sempre che la relativa
deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l'intero
Consiglio.
E'
consentito, per la sola durata dell'abbinamento o sponsorizzazione, variare
integralmente o parzialmente i propri colori sociali.
E'
consentita, altresì, la cooptazione nel C.D. o nel Collegio dei Sindaci di
rappresentanti della Società abbinante o sponsorizzatrice in numero non
superiore a 2 per ognuno dei suddetti Organi.
L'eventuale
conferimento della carica di Presidente al rappresentante della Società
sponsorizzatrice potrà avvenire solo se deliberata dall'Assemblea
straordinaria, anche in deroga a quanto stabilito dall'art.16 ultimo comma,
sempre che il Presidente si dichiari consenziente.
Fermo
restando quanto sancito nel precedente comma, il C.D., in caso di urgenza,
potrà conferire la Presidenza interinale, da sottoporre a ratifica
dell'Assemblea dei Soci.
L'esercizio
finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
Il
conto consuntivo annuale deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo entro
un mese dalla chiusura dell'esercizio.
Gli
eventuali attivi di gestione non potranno essere suddivisi fra i Soci; essi
saranno integralmente riportati in entrata nel bilancio dell’anno successivo
per essere reimpiegati.
I
Soci e i Componenti deli Organi Sociali s'impegnano a non adire in nessun caso
le vie legali per eventuali questioni che dovessero incorrere tra di loro e/o
con l'Associazione.
Il
patrimonio è costituito da:
a)
attrezzature, mobilio ed eventuali impianti;
b)
tutti gli altri immobilizzi di carattere sportivo deliberati dal C.D. o
dall'Assemblea;
Le
entrate sono costituite da:
a)
quote di iscrizione una-tantum e quote sociali annuali;
b)
eventuali contributi di Enti pubblici ovvero Società private;
c)
incassi di manifestazioni sportive o ad essi connessi;
d)
eventuali donazioni o lasciti;
e)
qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di
accettazione da parte del C.D. I proventi delle attività non possono ,in
nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette
La
durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione deve
essere approvato con la maggioranza di almeno i 4/5 (quattro quinti) degli
associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione.
Con
la stessa maggioranza l’Assemblea determinerà la devoluzione del patrimonio
sociale residuo a fini sportivi.
Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 di tutti i Soci aventi diritto a voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 4/5 dei partecipanti.
DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Nella prima fase di attuazione del presente Statuto gli Organi Istituzionali diversi dal Consiglio Direttivo saranno nominati dal Consiglio stesso entro sei mesi dalla data di sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.
Lo
Statuto, registrato in Palermo il 28 dicembre 1993, modificato dall’Assemblea
Straordinaria del 15 marzo 1997, è stato approvato dall'Assemblea
Straordinaria del 21 febbraio 1998.
Nell’Assemblea
straordinaria del 18 ottobre 2004, è stato approvato l’adeguamento allo
Statuto della FIGB,conformemente alle norme statutarie del CONI.